NO AL REFERENDUM COSTITUZIONALE: NOVE MOTIVAZIONI
NOTAZIONI PRELIMINARI
Prima di esporre le motivazioni del “No” al referendum che si terrà nel prossimo mese di ottobre, è senz’altro opportuno richiamare, sia pure brevemente, i caratteri fondamentali della vigente Costituzione, senza la cui conoscenza è impossibile orientarsi correttamente tra il “sì” e il “no”:
a) la Costituzione non è stata votata dal popolo italiano ma solo dall’Assemblea Costituente. La proposta di sottoporla al referendum confermativo (1) fu respinta dalla maggioranza clericalcomunista;
b) la Costituzione non disegna uno Stato in funzione dei cittadini poiché la richiesta di informarla al primato degli human rights (2) fu respinta da quella stessa maggioranza (3);
c) questo suo carattere antidemocratico è ulteriormente ed indubitabilmente confermato dal vigente art. 67 in virtù del quale “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”. Di conseguenza, la sovranità politica risiede nello Stato (4) e non nel popolo (5). L’attuale democrazia è il prodotto di una elargizionedello Stato, è octroyée, non è, dunque, realmente tale, non afferisce ontologicamente ai cittadini;
d) la Costituzione, mediante l’art. 7, configura uno Stato confessionale cattolico, uno Stato, pertanto, non sovrano, una “Repubblica pontificia” (6), una “Repubblica monarchica” (7), “l’Italia fascista che si perpetua oggi in questa Italia pontificia” (8);
e) con l’art. 49, la vigente Carta demanda ai partiti il compito, di rango costituzionale, di “determinare la politica nazionale”, talché, l’organo parlamentare si configura come sede ricettiva di tali direttive partitiche (9). La Costituzione fonda la partitocrazia!
LE MOTIVAZIONI DEL “NO”
Questi sono i caratteri che, fondamentalmente, caratterizzano il progetto di riforma costituzionale, deponendo a favore del “no”:
1) conferma dell’assetto fascista dello Stato (vd., retro, sub ad) come chiaramente risulta dalle seguenti disposizioni: “Ciascun membro della Camera dei Deputati rappresenta la Nazione” (Capo I, art. 1.1, comma 3); “I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato” (Cap. I, art. 8.1);
2) permanenza del Senato. Esso, pertanto, non viene abolito ma soltanto modificato. La riduzione del numero dei senatori ha carattere demagogico e non apporterà alcun miglioramento della situazione reddituale dei cittadini;
3) poiché il Senato rimane, la semplificazione della procedura legislativa dello Stato è tendenzialmente apparente. Ed infatti, il nuovo Senato ha la capacità di iniziativa legislativa e competenza su un esteso e significativo numero di materie: “Il Senato della Repubblica […] concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato” (Capo I, art. 1.1, comma 5); “Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i Consiglieri e i sindaci […]”(Capo I, art. 2, ultimo comma); “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi […] concernenti […] i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea […]” (Capi I, art. 10.1, comma 1); “Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva” (Capo I, art. 10.1, comma 3); “Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati” (Capo I, art. 10.1, comma 7); “Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge” (Capo I, art. 11.1, lettera a); “[…] Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sono approvate da entrambe le Camere” (Capo I, art. 19.1); “Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali” (Capo I, art. 20.1, comma 1); partecipa alla elezione del Presidente della Repubblica (Capo II, art. 21);
4) nel Senato, tradizionalmente, sono presenti persone politicamente qualificate in ragione della loro esperienza e della loro ponderatezza nell’avere una visione generale dei problemi del Paese. Il nuovo Senato è, invece, gestito da rappresentanti politici degli enti territoriali intermedi (“consiglieri regionali e sindaci”) (Capo I, art. 2, ultimo comma), da soggetti che, per definizione non hanno una visione complessiva dello Stato. I colonnelli, pur rimanendo tali, diventano anche generali: “Il Senato della Repubblica rappresenta”, non i cittadini, ma “le istituzioni territoriali” (Capo I, art. 1.1, comma 5); “Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali […]” (Cap. I, art. 2.1, comma 1).
Gli enti territoriali intermedi tra lo Stato ed i cittadini si autorappresentano nel nuovo Senato, inducendone, così, un assetto corporativo. Il pluralismo istituzionale (Regioni, Città metropolitane, Comuni) viene trasferito in questa Camera. La confusione sarà proporzionale poiché i rappresentanti degli enti intermedi saranno condizionati dai loro interessi settoriali a tutto danno del bonum commune (“bene comune”). Questa confusione sarà ulteriormente accresciuta dal fatto che “la durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono eletti” (Capo I, art. 2.1, comma 5). Ciò sta a significare che viene meno il requisito della omogeneità della sua composizione politica nonché il principio della continuità nello svolgimento delle funzioni senatoriali. In altri termini, i senatori non rimangono gli stessi sino alla scadenza del comune mandato, donde un avvicendamento caotico, con conseguenze deleterie sullo svolgimento delle attività politiche;
5) con il nuovo Senato gli enti intermedi (Regioni, Città metropolitane e Comuni) diventano intermediari tra lo Stato e se medesimi, tra lo Stato e i cittadini, accrescendo, così, significativamente il processo di separazione dei cittadini stessi dallo Stato: “Il Senato della Repubblica […] [esercita] funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea” (Capo I, art. 1.1, comma 5); “[il Senato] Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori” (Capo I, art. 1.1, comma 5);
6) il nuovo Senato non è elettivo. Esso è un organo dello Stato nel senso che è quest’ultimo a determinarne la composizione e le competenze. I cittadini sono espropriati della facoltà di eleggere, direttamente e consapevolmente, i membri di questa Camera che svolge una primaria attività politica. Ciò accresce significativamente il carattere fascista dello Stato (vd., retro, sub a-d). Il cittadino, votando i rappresentanti politici degli enti intermedi, deve valutarne anche la loro idoneità allo svolgimento della funzione senatoriale poiché non sa quali di essi saranno deputati al suo svolgimento. Per altro, non c’è corrispondenza tra l’idoneità allo svolgimento delle funzioni proprie degli enti intermedi e l’idoneità all’espletamento dei compiti propri del Senato in quanto organo preposto alla cura degli interessi nazionali. Altro le elezioni amministrative, altro quelle politiche. Il risultato è che saranno eletti cattivi rappresentanti locali e cattivi senatori.
Con il referendum gli elettori sono chiamati ad abdicare alla loro diretta sovranità politica sul Senato;
7) questo carattere antidemocratico è ulteriormente significato dal fatto che il referendum, essendo confermativo e non abrogativo, non è soggetto al quorum costitutivo, talché la minoranza degli elettori potrà determinare la sorte politica della maggioranza del popolo italiano. Il qualificarlo come confermativo non è che un espediente per evitare una manifestazione seria e consapevole dal parte del popolo italiano sulla riforma in questione. Agli elettori viene propinata l’idea che la Costituzione preveda due tipi di referendum, quello abrogativo e quello confermativo, il primo, riferito alla legge ordinaria (art. 75), il secondo alla legge costituzionale (art. 138). In realtà, questa distinzione non ha, nel testo costituzionale, alcun fondamento. Il referendum abrogativo e il referendum confermativo sono la stessa cosa, essendo fuori discussione che la mancata conferma abroga la legge costituzionale oggetto del referendum: “La legge [costituzionale] non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi” (art. 138, secondo comma).
E’ un assurdo costituzionale che per l’abrogazione di una legge ordinaria si richieda il quorum costitutivo e non lo si richieda quanto trattasi di una legge costituzionale. Questa diversa inammissibile disciplina è il prodotto di una interpretazione politica della Carta, non è una interpretazione giuridica;
8) il progetto di riforma, se approvato, aumenterà, in applicazione del vigente cattolicissimo art. 5 Cost., il processo di disgregazione dello Stato prevedendo la facoltà di accrescere le competenze degli enti territoriali intermedi (Capo IV, art. 30 e art. 31). Di conseguenza, il progetto conferma l’“autonomia finanziaria di entrata e di spesa” di tali enti che dovranno assumersi anche l’onere di concorrere “ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea” (Capo IV, art. 33, comma 1), nonché l’onere di partecipare al finanziamento delle attività di competenza esclusiva dello Stato di cui al Capo IV, art. 31.
In altri termini, non è fissato il limite massimo del prelievo fiscale, diretto e indiretto, sul prodotto interno lordo. La pressione fiscale dello Stato sui cittadini è inevitabilmente destinata ad aumentare.
SUMMA DELLE MOTIVAZIONI IN FAVORE DEL “NO”
1) il Senato rimane ed è dotato di vaste competenze politiche (vd., retro, sub 2 e 3);
2) esso diviene organo di rappresentanza degli enti territoriali intermedi, portatori di interessi locali, donde la relativa bagarre, donde la possibilità di alleanze regionali in danno delle altre escluse (vd., retro, sub 4);
3) il Senato diventa un ente intermedio tra lo Stato e il cittadino accrescendo così la loro separazione (vd., retro, sub 5);
4) il Senato, pur rimanendo un organo politico, non è elettivo, ciò che conferma ed accresce la natura antidemocratica del sistema (vd., retro, sub 6).
CONCLUSIONE
Il Senato, così come attualmente configurato, è un male. Il nuovo sarà di gran lunga peggiore.
La semplificazione dell’attività legislativa dello Stato non è che uno “specchietto delle allodole” poiché il reale scopo perseguito, in attuazione del pluralismo istituzionale prescritto dal cattolicissimo art. 5 della vigente Costituzione, è il trasferimento della disarticolazione dello Stato indotta dalla presenza degli enti territoriali intermedi nei suoi organi supremi.
Per mutare l’attuale assetto costituzionale, colpevole della progressiva decadenza del popolo italiano, occorre abrogare, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 138 Cost.: l’art 7, responsabile della mancanza di sovranità dello Stato, del suo essere una dépendance dello Stato pontificio, del suo essere la base logistica per l’attuazione delle sue istanze di globalizzazione religiosa;
l’art. 2, in quanto destina le risorse derivanti dall’economia produttiva (industria, artigianato e agricoltura) al soddisfacimento della “solidarietà politica, economica e sociale”. E’ questa la norma (di matrice clerical-comunista) responsabile dell’astronomico debito pubblico dello Stato, della decadenza economica e del conseguente aumento della disoccupazione e della povertà; è questa la norma responsabile del fatto che le generazioni adulte attuali vivano sulle spalle della loro discendenza su cui tale debito fatalmente cade;
l’art. 5, colpevole di prevedere la disarticolazione dello Stato nel complesso delle autonomie territoriali, di introdurre la loro disuguaglianza, il loro separatismo dallo Stato stesso;
L’art. 67 che, insieme all’art. 7, delinea la natura fascista dello Stato per ciò stesso che lo rende indipendente dalla volontà degli elettori;
l’art. 49 che demanda alle sede partitiche, invece che al Parlamento, il compito di formare la volontà politica dello Stato fondando, così, la partitocrazia.
L’abrogazione di queste cinque norme comporterà l’adeguamento delle altre che, attualmente, servono di supporto alla loro vigenza. Troverà, così, attuazione la volontà della illuminata minoranza dell’Assemblea Costituente (riconducibile al pensiero di Benedetto Croce, di Piero Calamandrei e di Pietro Nenni). Essa previde, infatti, con esattezza lo stato di degrado cui la Costituzione, di matrice cattolica, supportata dal Partito Comunista Italiano, avrebbe condotto (10). Verrà così realizzata la visione della Costituzione disegnata da Piero Calamandre nel discorso pronunziato il 26 gennaio 1955, ignorando queste stesse norme.
NOTE
(1) Vd. La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, Ed. Camera dei Deputati, Roma, 1976, vol. I, p. 145b sq.; p. 256b sq.; p. 531a.
(2) Altro i “diritti fondamentali”, altro gli human rights. I primi sono concessi (octroyés) dallo Stato, i secondi sono inerenti (inherent) alla persona umana e stanno a significare la sua sovranità religiosa e politica, la derivazione da essa dello Stato.
(3) Vd. La Costituzione della Repubblica…, cit., vol. I, p. 357a.
(4) L’art. 1, comma 2, della vigente Costituzione statuisce che “La sovranità politica appartiene al popolo”. Per altro, essa è esercitata “nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Tali “forme” e tali “limiti” sono quelli emergenti dalla vigenza dell’art. 7 e 67.
(5) Vd. Kelsen H., Teoria generale del diritto e dello Stato, trad. it. Cotta S. e Treves G., Etas Libri, Milano, 1966, p. 296.
(6) Vd. Calamandrei P., Repubblica pontificia, in Scritti e discorsi politici, vol. I, La Nuova Italia, Firenze, 1966, p. 435, p. 438 sq.
(7) Ivi, p. 420 sq.
(8) Ivi, p. 438.
(9) Vd. La Costituzione della Repubblica…, cit., vol. I, p. 271a; vol. II, p. 1408a e p. 1416a. Per una trattazione più estesa dei reali contenuti della vigente Carta, si rinvia a Donati A., La concezione della giustizia nella vigente Costituzione, ESI, Napoli, 1998.
(10) Al riguardo, si rinvia a Donati A., La concezione della giustizia nella vigente Costituzione, cit., §§ 136-138; §§ 147-156.